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REGOLAMENTO (CE) N. 41/2009 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2009 - 03/02/2009

È stato pubblicato il REGOLAMENTO (CE) N. 41/2009 relativo alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 21 gennaio 2009 il REGOLAMENTO (CE) N. 41/2009 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2009 relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine.

Il Regolamento non si applica agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento regolamentati dalla Direttiva 2006/141/CE del 22 dicembre 2006.

Il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, quindi il 10 febbraio, e si applica a decorrere dal 1 gennaio 2012.

Dal 10 febbraio 2009, quindi, i prodotti alimentari del libero commercio che saranno già conformi alle disposizioni del regolamento stesso (glutine < 20 ppm) potranno essere già commercializzati con la dicitura "senza glutine".

I contenuti più salienti del documento possono essere sintetizzati come segue:

·          definizioni e limiti dei prodotti senza glutine;

·          materie prime consentite per la produzione di alimenti senza glutine;

·          utilizzo dell'avena nella produzione di alimenti senza glutine.

Il Regolamento riconosce che l'estrazione del glutine dai cereali che lo contengono presenta notevoli difficoltà tecniche e che quindi numerosi prodotti alimentari destinati a tale particolare obiettivo nutrizionale possono contenere tracce residue di glutine.

Anche se l'avena è generalmente ben tollerata dalle persone aventi un'intolleranza al glutine, tuttavia essa potrebbe subire una contaminazione da parte di cereali contenenti glutine come frumento, segale e orzo durante le fasi di raccolta, conservazione e lavorazione.

Quindi l'avena contenuta in alimenti destinati a persone intolleranti al glutine deve essere preparata in modo da evitare qualsivoglia contaminazione da frumento, segale o orzo, o delle loro varietà incrociate, e il contenuto in glutine di tale avena non deve essere superiore a 20 mg/kg.

Inoltre il Regolamento afferma anche che alcune persone intolleranti al glutine possono tollerare piccole quantità di glutine, così da garantire sul mercato la disponibilità di una varietà di prodotti alimentari con diversi livelli ridotti di glutine.

Il Regolamento introduce quindi due elementi molto importanti e innovativi:

·         definizione “gluten free” (“senza glutine”) anche per i prodotti destinati al consumatore generale, che rispettino comunque il limite di 20 ppm di glutine.

·         definizione “very low gluten” (“con contenuto in glutine molto basso”) per i prodotti dietetici con contenuto in glutine tra 21 e 100 ppm, riconosciuti come idonei alle persone intolleranti al glutine. Tale definizione, che potrà essere riportata sulle confezioni dei prodotti dietetici a 21-100 ppm di glutine, non è destinata, invece, ai prodotti di consumo generale.

 
Riassumendo:

Tipologia di prodotti/limiti

glutine < 20 ppm

21 ppm < glutine < 100 ppm

glutine > 100 ppm

Prodotti dietetici

“senza glutine”

 

“very low gluten”

 

non sono ammessi prodotti dietetici per celiaci con tale contenuto in glutine

Prodotti convenzionali o di consumo generale

 

“può contenere tracce di glutine” oppure “glutine” indicato tra gli ingredienti

 

Eurofins Chemical Control è in grado di effettuare la determinazione del glutine su alimenti con metodica ELISA e risulta inserito nella lista dei laboratori consigliati da AIC per l'analisi di quantificazione del glutine in matrici alimentari (http://www.celiachia.it/faq/ElencoLaboratoriRev_03-20_01_09.pdf).

 

Per ulteriori informazioni contattare:

 

IGIENE E BIOLOGIA MOLECOLARE

FORESTA dott.ssa Paola

Tel: +39 0171 41.24.70

e.mail: paola.foresta@chemicalcontrol.it

 

 

 

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